Nuovo Decreto FGAS

Nuovo Decreto FGAS

NUOVO DECRETO FGAS

È stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 09 gennaio 2019 il nuovo decreto Fgas (DPR 146 del 16 novembre 2018) che abroga il vecchio DPR 43/12 e che attua il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas).

Il nuovo decreto entrerà in vigore a partire dal 24 gennaio 2019.

Il decreto, nel definire le modalità attuative nell’ordinamento italiano del predetto Regolamento relativo ai gas fluorurati a effetto serra utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche:

  • interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
  • istituisce una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni su tali gas; stabilisce, infine, l’obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese
  • individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati.

Qui di seguito solo poche note riassuntive circa le principali novità introdotte dal decreto 146/18, che interessano il mondo degli installatori e manutentori.

Per quanto attiene il campo della certificazione degli addetti, si amplia il novero delle persone che sono soggette all’obbligo della certificazione, estendendo il campo di applicazione a:

  • smantellamento di impianti fissi di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore;
  • installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero;
  • smantellamento di impianti antincendio;
  • installazione, manutenzione e riparazione di commutatori elettrici.

La più rilevante novità è l’istituzione di una Banca Dati sui gas fluorurati gestita dalle Camere di Commercio alla quale dovranno essere comunicate le vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse. I rivenditori dovranno inserire i dati relativi alle vendite effettuate, compresi i numeri dei certificati, nonché indicazioni sugli utilizzatori finali in caso di precaricate.

Imprese e persone fisiche certificate, dall’ottavo mese di entrata in vigore del DPR, entro 30gg dall’installazione di apparecchiature contenenti f-gas dovranno trasmettere per via telematica alla Banca Dati informazioni inerenti operatore, installazione, apparecchiature e gas in essa contenuto.

Stessi adempimenti dovranno svolgere persone ed imprese certificate a partire dall’effettuazione del primo controllo delle perdite, manutenzione, riparazione nonché smantellamento di apparecchiature già installate e per ogni successivo intervento.

Si va quindi nella direzione di una maggiore tracciabilità del gas e degli impianti che lo contengono diventa.

I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese in base ai regolamenti precedentemente in vigore restano validi siano alla loro naturale scadenza per le attività per cui sono stati rilasciati e si intendono conformi al Reg. 2067/15, che sostituisce il vecchio 303/08, esclusivamente per le apparecchiature fisse. È possibile estenderne la validità attraverso la richiesta all’ente di certificazione che rilascia apposita certificazione integrativa, previa verifica dell’esistenza dei requisiti di idoneità per operare su celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero. Per un maggiore dettaglio sulle modalità di certificazione e di aggiornamento dei certificati siamo in attesa del Regolamento Tecnico di Accredia.

Articolo realizzato da Aeromeccanica Veneta S.r.l.

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